L’OCC è chiamato ad indicare le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, ovvero, valutare la condotta del debitore nella causazione della condizione di sovraindebitamento, valutazione che andrà compiuta in termini di “non immeritevolezza”
L’art. 268 CCI prevede che il debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento –non assoggettabile a liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie – possa accedere alla procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Ai sensi del novellato art. 282 CCII, per le procedure di liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto, e a condizione che il debitore non abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Come noto, la meritevolezza non costituisce presupposto per l’ammissibilità del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata. La valutazione della sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e283, c. 2 CCII (in particolare l’assenza di atti in frode ai creditori, dolo o colpa grave nell’indebitamento, il ricorso abusivo al credito, condizioni per l’esdebitazione) trova tuttavia il proprio momento dedicato in una fase successiva alla apertura di tale procedura di sovraindebitamento.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 26/05/2025
