Per la Corte di cassazione, ordinanza n. 28979/2025, sono esclusi i contributi integrativi per la loro funzione solidaristica
“In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 28979/2025, con la quale ha accolto il ricorso dell’istituto di previdenza affermando un principio di diritto.
Il Tribunale di Milano, invece, aveva condannato la Cassa a pagare oltre 30mila euro al legale, a titolo di rimborso della contribuzione integrativa versata nel periodo 2001-2004, durante il quale egli era stato cancellato per incompatibilità con l’esercizio della professione. E la Corte d’appello ha confermato il verdetto. Contro questa decisione, l’istituto ha proposto ricorso affermando che era errato nel ritenere ripetibili, oltre ai contributi soggettivi e di maternità anche quelli integrativi. Questo ultimi sarebbero stati dovuti per il fatto stesso dell’iscrizione all’Albo, presupposto che non sarebbe venuto meno durante il periodo dell’accertata incompatibilità. Diverso discorso avrebbe dovuto farsi quanto ai contributi soggettivi e di maternità che, invece, erano dovuti in ragione dell’iscrizione alla Cassa e che, infatti, erano stati resi.
Per la Suprema corte il ricorso è fondato. Il contributo integrativo, spiega, è disciplinato dall’art. 11 della legge n. 576 del 1980.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 04/11/2025