Il genitore è sempre tenuto ad adempiere al dovere di non far mancare i mezzi di sussistenza al minore (Cassazione n. 30550/2025)
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si configura anche in assenza di un provvedimento giudiziale che imponga al genitore il pagamento di una somma per il mantenimento del figlio minore, in virtù della generale obbligatorietà del dovere di sostentamento nei confronti del minore (Cassazione penale, sentenza n. 30550/2025).
La pronuncia che si annota muove dal ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui i giudici di secondo grado confermavano la condanna del ricorrente per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.) e violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.): per avere, l’imputato, maltrattato la compagna, infliggendole vessazioni e violenze fisiche e sottoponendola a minacce durante tutto il periodo di convivenza durato circa un anno; per averle distrutto alcuni beni personali (telefono cellulare, occhiali); per aver omesso di provvedere al sostentamento del figlio minore avuto con la persona offesa durante la convivenza more uxorio.
Fonte “Altalex.com” del 06/10/2025