Il Consiglio Nazionale Forense precisa i casi in cui l’avvocato può trattenere somme ricevute da terzi per conto del cliente in deroga all’art. 31 del Codice deontologico
Con la sentenza n. 114/2025, pubblicata il 14 ottobre sul sito del Codice deontologico forense, il CNF ha chiarito in quali casi l’avvocato può trattenere somme ricevute da terzi per conto del cliente, in deroga alla regola generale dell’art. 31, comma 1, CDF, secondo cui il professionista deve “mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa”.
Il CNF ha colto l’occasione per ribadire che la disciplina dell’art. 31 CDF stabilisce un principio generale – l’obbligo dell’immediata restituzione delle somme riscosse per conto del cliente – al quale si può derogare solo nei casi tassativamente indicati. Ovvero: “a titolo di rimborso delle spese o delle anticipazioni sostenute, anche senza il consenso del cliente, a cui deve però dare avviso (art. 31 co. 2 cdf); a titolo di compenso professionale, con il consenso del cliente sul trattenimento (art. 31 co. 3 lett. a cdf) oppure sull’importo del compenso stesso (art. 31 co. 3 lett. c cdf), ovvero se si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita (art. 31 co. 3 lett. b cdf), con la precisazione che, se le abbia incassate solo in parte o comunque in misura inferiore a quella poi liquidata giudizialmente, egli può legittimamente trattenere la (sola) differenza”.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 24/10/2025