Non è di per sé affetto da nullità l’elemento probatorio acquisito tramite consulenza tecnica “percipiente” disposta dal giudice a cui la parte in base all’articolo 210 del Codice di procedura civile aveva promosso istanza di esibizione
La raccolta della prova documentale fondante la domanda attorea, per la quale vi sia stata istanza di esibizione, può essere demandata al consulente tecnico nominato dal giudice.
Si tratta della consulenza tecnica “percipiente”, ossia acquisitiva di elementi probatori, diversa da quella “deducente” con cui il consulente fornisce una valutazione di elementi acquisiti.
La modalità non è illegittima se non viola l’onere probatorio che grava sulle parti e che venga assolto con tempestiva istanza di esibizione al giudice ex articolo 210 del Codice di procedura civile.
Su tale questione si fonda l’accoglimento del ricorso da parte della Cassazione civile con la sentenza n. 3947/2025.
I giudici di legittimità hanno infatti cassato la decisione di appello che aveva annullato quella di primo grado per l’irrituale raccolta di elementi probatori a opera del Ctu, invece di essere forniti in giudizio dalla parte o a seguito di accoglimento della propria istanza affinché il giudice ordini alla controparte o a un terzo l’esibizione del documento indicato come rilevante dallo stesso istante.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 17/02/2025
