L’assunzione solo formale della carica non consente l’automatica esenzione dell’amministratore, diretto destinatario dell’obbligo di regolare tenuta e conservazione dei libri contabili
L’assunzione solo formale della carica gestoria non consente l’automatica esenzione dell’amministratore per i reati previsti dall’art. 216, comma 1, n. 2), 217, comma 2 e 220 l. Fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario dell’art. 2392 c.c., dell’obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili.
Questo è quanto emerge dalla sentenza 24 ottobre 2024, n. 38896 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un uomo, in qualità di amministratore unico di un Consorzio dichiarato fallito, essere dichiarato responsabile, in concorso con un amministratore di fatto, del reato di bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto libri e documentazione contabile comprensive di fatture su cui si fondavano consistenti crediti, in modo da impedire il recupero di qualsivoglia utilità, pur a fronte della cospicua esposizione debitoria.
Con ricorso per cassazione l’uomo lamenta che i giudici del merito non avrebbero condiviso la tesi difensiva circa il ruolo rivestito dall’imputato, di mera “testa di legno”, stante la marginalità del medesimo ruolo assunto; secondo certa tesi giurisprudenziale, inoltre, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, si esige, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’amministratore di diritto, al di là del puro dato formale di tale qualifica, la prova dell’effettività del ruolo svolto da quest’ultimo.
La carica di amministratore formale non sarebbe di per sé sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, essendo necessaria, a tal fine, la dimostrazione della consapevolezza dello stato delle scritture
Fonte “Altalex.com” del 02/12/2024
