La Cassazione, sentenza n. 12395/2025, chiarisce che, su autorizzazione del giudice, può far dichiarare inefficaci gli atti in pregiudizio dei creditori
Nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, nel caso un noto imprenditore romano, il liquidatore può sollevare l’eccezione di revocatoria ordinaria, facendo dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12395/2025, respingendo il ricorso di una banca contro il decreto con cui il giudice delegato alla procedura di liquidazione aveva ammesso un credito di oltre 3mln, derivante dal mancato rimborso delle rate di mutuo di mutuo ipotecario, soltanto in via chirografaria.
Per i giudici di legittimità va affermato il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, di cui agli artt. 14-ter e s. della legge n. 3 del 2012 (e successive modifiche e integrazioni), e nell’ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall’art. 14-octies, il liquidatore può sollevare in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio generale temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, posto che ai sensi dell’art. 14-decies, comma 2, l. n. 3/2012 – introdotto dal d.l. 137/2020, conv. con mod. dalla l. 176/2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore – il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 12/05/2025
