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Il CNF emana un chiarimento in risposta al quesito specifico sollevato dal COA di Genova (Parere 22 marzo 2024, n. 24)

L’avvocato non deve pagare la tassa di concessione governativa per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari e in quello dei delegati alle operazioni di vendita. Il chiarimento arriva dal CNF con il parere del 22 marzo 2024 n. 24 in risposta al quesito specifico sollevato dal COA di Genova.

Con il Parere 22 marzo 2024, n. 24 (testo in calce) il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito del COA di Genova, sulla tassa di concessione governativa di 168 Euro richiesta dall’agenzia delle Entrate ai professionisti che si iscrivono nell’elenco dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita. Per il COA Genovese, la prassi adottata dal Fisco non è corretta, perché il professionista avrebbe già assolto al pagamento della dovuta tassa nel momento in cui si è iscritto al proprio albo professionale.

Fonte “Altalex.com” del 02/09/2024

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