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L’accordo sulla rinuncia al preavviso è inopponibile all’INPS. È questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24416 del 2 settembre 2025.

Le ragioni risiedono nel fatto che l’obbligo contributivo sorge «nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell’ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata» (Cass. 23 luglio 2024, n. 20432).

Si tratta dell’evoluzione di un orientamento di Cassazione ricorrente negli ultimi anni, singolarmente consolidatosi intorno ad alcune pronunce della medesima Corte di Appello di Bologna, legato a casistiche in cui l’Inps rivendicava il pagamento di contributi omessi e dovuti in relazione ad indennità sostitutive del preavviso non erogate a vari lavoratori, in situazione in cui – per quanto è dato comprendere dalla lettura delle sentenze – a seguito del licenziamento, venivano sottoscritti dei verbali di conciliazione in sede sindacale che prevedevano la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (previa revoca del licenziamento, si assume), la rinuncia da parte dei lavoratori all’indennità sostitutiva di preavviso e il pagamento di alcune somme in loro favore a titolo di incentivo all’esodo (v. Cass., Sez. Lav., del 29 marzo 2023, n. 8913, che, richiamando la regola del “minimale contributivo”, posta dall’art. 1 DL n. 338/1989 ritiene «irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quello dovuto per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione»).

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 12/09/2025

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