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Il Consiglio Nazionale Forense non può intervenire ordinando un ”facere” all’amministrazione, pena un’illecita ingerenza nell’ambito di scelte discrezionali

Il COA non può stabilire un numero massimo di materie in cui gli avvocati iscritti alle liste del gratuito patrocinio possano patrocinare, giacché tale limitazione, da un lato, non trova giustificazione in alcuna norma di legge e, dall’altro, appare sostanziare un vulnus del diritto inviolabile di difesa, delle condizioni di parità ex art. 24 c. 1 Cost., delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché delle norme europee, in quanto limita il diritto di scelta degli assistiti ad avere il proprio avvocato di fiducia.

Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense non può intervenire, ordinando un facere all’amministrazione – in questo caso il COA che ha previsto il limite – pena un’illecita ingerenza nell’ambito di scelte discrezionali.

Cosi ha deciso la fattispecie in esame il CNF con la sentenza 21 ottobre 2024, n. 380.

Fonte “Altalex.com” del 09/05/2025

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