Il giudice deve esaminare anche elementi di prova o fonti di informazione successivi, eventualmente aggiornando la decisione, anche attraverso la riapertura dell’istruttoria
L’autorità giudicante deve procedere ad una valutazione aggiornata del caso, considerando sia gli elementi di cui ha tenuto o avrebbe dovuto tener conto, sia quelli intervenuti dopo l’adozione della decisione.
In tema di controversie per il riconoscimento della protezione internazionale, quando, anche in grado di appello, tra la data di decisione del ricorso e la pubblicazione della stessa decorra un termine troppo ampio e del tutto anomalo, nella fattispecie due anni, il giudice è tenuto ad esaminare anche elementi di prova o fonti di informazione successivi, eventualmente aggiornando la decisione, anche attraverso la riapertura dell’istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio.
Lo impone il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 46, paragrafo 3 della direttiva 2013/32/CE, che vincola l’autorità giudicante ad un esame completo ex nunc degli elementi di fatto e di diritto.
