La prescrizione è sospesa fino all’udienza successiva. Non si applica il limite di 60 giorni riservato alle ipotesi di rinvio per ragioni di impedimento
L’adesione del difensore all’astensione collettiva delle udienze indetta dalle Camere Penali non integra una ipotesi di legittimo impedimento a comparire, bensì esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla libertà di associazione, sicché il rinvio della trattazione comporta la sospensione del corso della prescrizione sino alla celebrazione della successiva udienza.
Questo è quanto emerge dalla sentenza 21 gennaio 2025, n. 2375 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, l’astensione del difensore dalle udienze a seguito dell’adesione a manifestazioni di sciopero indette dall’Unione delle Camere Penali, pur non costituendo un legittimo impedimento a comparire, costituisce una causa di sospensione della prescrizione che dura sino alla celebrazione dell’udienza successiva, anche qualora questa venga fissata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma 1, n. 3, c.p. (Cass. Pen., Sez. Un., n. 40187/2014).
