I coniugi acquistano un appartamento, che ricade nel regime di comunione legale del matrimonio.
Dopo la separazione e il divorzio, uno di essi chiede la divisione dell’immobile, riportandosi al valore disuguale delle quote (71% e 29%), indicato nel verbale omologato.
Il Tribunale in prima istanza e la Corte in appello dichiarano la nullità dell’accordo, per contrasto con l’art. 210 cod. civ., che prevede l’inderogabilità della disposizione relativa all’uguaglianza delle quote.
A seguito di ricorso, la Corte di legittimità cassa la sentenza impugnata, affermando che, una volta sciolta la comunione legale per effetto della separazione consensuale, le parti possono, in virtù del principio di autonomia negoziale, disciplinare ogni aspetto economico patrimoniale dei loro rapporti, anche prevedendo la ripartizione di un bene in modo disuguale.
Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 febbraio 2025, n. 2546.
