Il Ministero della Giustizia conferma la possibilità di produrre l’autocertificazione dell’assenza di condanne penali invece che il casellario (Circolare 6 dicembre 2024)

Per iscriversi nell’elenco dei mediatori familiari, in quello dei professionisti delegati alle vendite e nell’albo dei consulenti tecnici non è più necessario allegare il certificato del casellario giudiziale, ma basta un’autocertificazione.

A chiarirlo è il Ministero della Giustizia, dipartimento affari di giustizia, direzione generali affari interni, con la Circolare 6 dicembre 2024.

Il documento ministeriale rende nota la portata innovativa dell’art. 4 comma 2 lett. b), d) e f) del D. Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che ha modificato art. 12 quinquies, 16 e 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Le modifiche introdotte dal nuovo decreto legislativo, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 11 novembre 2024, correggono il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e sono finalizzate ad adeguare le norme in esame alla previsione contenuta nell’art. 46 DPR 445/2000 che consente, nei rapporti con la P.A. di autocertificare l’assenza di condanne penali e di provvedimenti applicativi di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Fonte “Altalex.com” del 14/01/2025