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La Cassazione, ordinanza n. 32696 depositata oggi, chiarisce che il proprietario può eccepire il godimento del bene e dunque una richiesta eccessiva può integrare l’ingiustificato arricchimento

La Cassazione, ordinanza n. 32696 depositata oggi, chiarisce che in caso di nullità del contratto di locazione – per difetto di forma e scritta e di registrazione -, il conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni versati (articolo 2033 c.c.).

Tuttavia, il locatore, considerato che comunque il godimento del bene vi è stato, può eccepire l’arricchimento senza causa (articolo2041 c.c.).

In quale misura? La Terza sezione civile afferma che il parametro deve essere la diminuzione patrimoniale effettivamente subita (dal locatore) che non può dunque automaticamente coincidere con i canoni incassati.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 16/12/2024

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