Lo prevede l’articolo 117 del Ddl Bilancio. L’articolo 108 invece prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia
I beni sottoposti a confisca nell’ambito dei procedimenti penal-tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, potranno essere assegnati agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta. Lo prevede il Ddl Bilancio, all’esame del Parlamento, all’Articolo 117 (Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). Si consente così agli organi che già ne abbiano avuto l’uso in costanza di sequestro di acquisire i beni, allineandola disciplina a quella prevista dal Tu stupefacenti nonché a quella in materia di contrabbando doganale, che già contemplano l’assegnazione dei beni sottoposti a provvedimento definitivo di confisca.
La disposizione – come evidenzia la relazione tecnica – non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, “poiché realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 12/11/2024
