È ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter c.p.c.
Un avvocato, dopo aver svolto attività giudiziale a favore di un’amministrazione comunale, agisce in giudizio contro la stessa al fine di ottenere il proprio compenso professionale. Il legale segue il rito previsto dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 (ante Riforma Cartabia) e produce le procure – dimostrative del contratto di patrocinio – non al momento del deposito del ricorso, ma solo con le note previste per la trattazione dell’udienza. Il giudice di merito ritiene che il legale sia incorso in una preclusione istruttoria e, quindi, rigetta la domanda del ricorrente.
L’art. 702-bis c.p.c., richiamato dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, contiene preclusioni istruttorie?
La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza 12 luglio 2024, n. 19226, risponde negativamente. Infatti, le norme che pongono preclusioni e decadenze devono interpretarsi in modo restrittivo; il procedimento sommario speciale di cognizione non prevede alcuna sanzione processuale nel caso di cui l’attore e il convenuto nei rispettivi atti (ricorso e comparsa di risposta) non indichino i mezzi di prova di cui intendano valersi né alleghino i documenti. Pertanto, secondo i giudici di legittimità, è ammissibile «la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter c.p.c.».
