La Cassazione, ordinanza n. 16715 depositata il 17/06/2024, ha chiarito che l’insegante non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno

Il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie ma deve essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 16715 del 17/06/2024, affermando, con riguardo al caso affrontato, che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”.

La Sezione Lavoro ha così accolto il ricorso di una docente che chiedeva la condanna del Ministero dell’Istruzione e dell’USR Lombardia a pagare 1.427,11, euro, oltre interessi legali, a titolo di indennità per ferie non godute per gli anni scolastici dal 2014 al 2017, durante i quali il suo rapporto con la P.A. era cessato il 30 giugno. Ella aveva dedotto che i suoi dirigenti scolastici avevano considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli intercorsi fra l’8 giugno di ogni anno, data di conclusione delle lezioni, e il 30 giugno, nonostante non avesse mai chiesto di godere delle ferie e non fosse mai stata collocata in congedo d’ufficio.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 17/06/2024