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Il condominio non è un soggetto giuridico. Non ha una personalità giuridica distinta dai singoli condomini che lo costituiscono. Ha una capacità giuridica limitata alla gestione delle parti comuni dell’edificio stesso.

Il Condominio può stare in giudizio attraverso l’amministratore che lo rappresenta, per la tutela dei diritti e degli interessi comuni dei condomini.

Le obbligazioni assunte dall’amministratore condominiale in esecuzione di vincoli di legge ovvero delle delibere assunte dall’assemblea condominiale vincolano direttamente i singoli condomini nei limiti delle rispettive quote millesimali.

Tuttavia se è per vero che il Condominio non è un soggetto giuridico è anche vero che la giurisprudenza di merito e di legittimità in determinate circostanze considera il condominio o se si preferisce lo stabile condominiale alla stregua di un “consumatore” (si vedano CGUE C-329/19 del 02/04/2020 e Cassazione n. 14475/2019).

Quale consumatore il Condominio può accedere agli istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza?

A parere di chi scrive no, atteso che gli istituti di tale Codice sono progettati per gestire la crisi economica di imprese e persone fisiche ed il condominio pur considerato, per taluni aspetti, alla stregua di un consumatore, non è un soggetto giuridico ma soprattutto non può mai assumere obbligazioni in proprio, atteso che gli effetti delle obbligazioni contratte dall’amministratore si riverberano sui singoli partecipanti al condominio (purché assunte dall’amministratore in esecuzione di obblighi di legge o di delibera condominiale).

Fonte “Altalex.com” del 04/06/2024

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