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La morte dell’unico socio della s.r.l. unipersonale richiede un’attenta analisi delle norme successorie e societarie per scongiurare il rischio della responsabilità illimitata ai sensi dell’art. 2462 c.c. dell’erede o legatario che subentra nella società.

Generalmente le società si presentano come imprese collettive composte da una pluralità di soci lo stesso art. 2247 c.c. definisce il contratto di società come quel contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, ma è pacificamente e normativamente consentito costituire anche società con un solo socio persona fisica o giuridica. Pertanto, a prima vista le società unipersonali sembrerebbero collidere con la natura del contratto di società quale contratto plurilaterale con comunione di scopo, ma la realtà è ben diversa in quanto il legislatore disciplina espressamente all’art. 2362 c.c. le società per azioni unipersonali e all’art. 2463 c.c. le società a responsabilità illimitata unipersonali che possono essere costituite anche per atto unilaterale definite dalla dottrina come società senza contratto per la mancanza di pluralità di parti.

La s.r.l. unipersonale può essere costituita sin dall’inizio come società con unico socio (art. 2463 c.c.) oppure può accadere che nel corso della vita della società tutte le partecipazioni si concentrino nelle mani di un’unica persona (art. 2462 c.c.).

Fonte “Altalex.com” del 31/05/2024

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