La solidarietà tra assicurato e assicuratore è ad interesse unisoggettivo. L’art. 1310 c. 2 c.c. si applica alle obbligazioni solidali ad interesse comune (Cassazione n. 13928/2024)

L’auto su cui viaggiano come terzi trasportati una madre e i suoi due figli è coinvolta in un sinistro in cui il conducente perde la vita e i passeggeri riportano dei danni. I danneggiati agiscono in giudizio contro gli eredi del de cuius e contro la compagnia assicuratrice al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito. L’assicurazione eccepisce l’intervenuta prescrizione, mentre gli attori sostengono che sussista una causa di sospensione del termine prescrizionale. Infatti, la peculiarità del caso consiste nel fatto che il mezzo fosse condotto dal suocero e, quindi, l’azione risarcitoria sia diretta contro il marito e padre dei danneggiati. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2941 nn. 1 e 2 c.c., il termine di prescrizione rimane sospeso tra coniugi e tra chi esercita la responsabilità genitoriale.

La sospensione della prescrizione verso il responsabile civile opera anche verso l’assicuratore, solidalmente obbligato al primo?

La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza del 10 maggio 2024, n. 12928, risponde affermativamente. Innanzitutto, gli ermellini precisano che, di regola, la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri (art. 1310 c. 2 c.c.). Tale disposizione, però, opera solo nel caso di obbligazione solidali “tipiche” (ad interesse comune), in cui la fonte dell’obbligazione è la stessa per tutti i coobbligati (eadem obligatio). Invece, il rapporto tra assicuratore e assicurato rientra nella solidarietà atipica (ad interesse unisoggettivo), poiché il primo è tenuto al risarcimento per legge (ex lege), mentre il secondo per il fatto illecito (ex delicto).

Fonte “Altalex.com” del 28/05/2024