L’art. 65 d.P.R. n. 600/1973 pone un’agevolazione a favore dell’ente impositore come conseguenza dell’omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi

È valida la notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente all’erede e non all’ultimo domicilio del de cuius.

Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, nell’ordinanza 13 maggio 2024, n. 12964.

Ad avviso della Suprema Corte, nel caso di decesso di un contribuente, anche se gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio fiscale, ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, è comunque valida la notifica dell’atto impositivo effettuata direttamente ad uno di essi, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi una mera facoltà dell’Ufficio, la cui mancanza non determina la nullità della notifica eseguita direttamente nei confronti di un erede.

Invero, la notificazione di una cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius effettuata direttamente nei confronti di chi ha comunicato all’Amministrazione finanziaria di essere erede, non risulta meno irrispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione della cartella eseguita presso l’ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi.

Fonte “Altalex.com” del 21/05/2024