Suggerimenti per il rito semplificato, l’opposizione a decreto ingiuntivo, i malfunzionamenti del PCT e le notifiche
Nella Riforma del processo civile, ci sono norme pregiudizievoli del diritto di difesa o norme che invece di creare effetti acceleratori determinano delle lungaggini? È questa la domanda rivolta agli Avvocati, dall’on. D’Orso durante l’ audizione alla Camera del 24 aprile scorso, sul testo del correttivo alla Riforma Cartabia.
Per i presidenti dei COA di Firenze e del Veneto, avv.ti Sergio Paparo e Andrea Pasqualin, la Riforma ha scommesso molto sul rito semplificato di cognizione, ma perché la scommessa abbia successo è necessario prevedere tempi certi.
Così come formulato, il rito semplificato non è “appetibile” per gli avvocati, perché la durata del procedimento è totalmente rimessa nelle mani del Giudice.
Le proposte di modifica elaborate dai legali nel documento depositato alla Camera in occasione dell’audizione, calano nel rito semplificato di cognizione la trama delle facoltà delle difese previste nel rito ordinario, valorizzando la prima udienza di comparizione, sulla scorta del vecchio art. 183 comma 5 c.p.c., e concentrando le altre facoltà integrative nelle due memorie che si consumano in un tempo massimo di 30 giorni, assicurando un procedimento snello e non appesantito.
