La posizione di garanzia del capo dell’equipe chirurgica non è limitata all’ambito strettamente operatorio ma si estende al contesto post-operatorio (Cassazione n. 13375/2024)
Ai sensi dell’art. 578 c.p.p., il Giudice dell’appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, nel caso in cui in primo grado sia intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (Cassazione penale, sentenza n. 13375/2024).
Il medico, nella veste di capo dell’equipe chirurgica, è gravato da posizione di garanzia che si estende anche al decorso postoperatorio, dato che il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è avulso dall’ intervento operatorio. All’ostetrica, quale figura professionale altamente specializzata spetta, anche in via autonoma, di procedere al monitoraggio dei parametri vitali della puerpera ed eventualmente avvisare il medico in caso di necessità che ella da sola non può fronteggiare.
