Se la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato spetta al giudice della causa dipendente valutare se operare una sospensione facoltativa

Se tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità, opera la sospensione necessaria della causa dipendente (ex art. 295 c.p.c.) solo se la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado. Invece, se la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato, «spetta al giudice della causa dipendente scegliere se attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato attraverso il ricorso all’esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che la decisione possa essere riformata».

Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 25 marzo 2024, n. 7952, ribadendo la propria giurisprudenza in relazione all’ambito operativo della sospensione necessaria. La decisione è interessante perché riguarda il processo tributario a cui si applicano le stesse norme del codice di rito stante il rinvio operato espressamente dal d.lgs. 546/1992. Gli ermellini, ricalcando una recente decisione a Sezioni Unite (sent. 21763/2021), precisano che la sospensione necessaria operi nel ristretto limite sopra esposto (ossia sinché la causa pregiudicante pende in primo grado) in virtù dei principi generali di ragionevole durata e celerità del processo (ex art. 6 CEDU e art. 111 Cost.).

Fonte Altalex.com del 30/04/2024