L’immissione ”in fatto” nell’attività gestoria costituisce la fonte dell’assunzione della posizione di garanzia, che può anche coesistere con quella del titolare della carica formale
La rimessione indiscriminata a terzi della titolarità gestionale può comprovare l’inosservanza degli obblighi connessi alla posizione di garanzia dell’amministratore di una società a responsabilità limitata tra i quali spiccano quelli di vigilare sulla continuità aziendale e sui fattori di manifestazione della crisi, in vista della conservazione del patrimonio dell’impresa a tutela delle aspettative dei creditori (Cassazione penale, sentenza n. 9885/2024).
La Corte ha respinto le doglianze dei ricorrenti offrendo argomentazioni che meritano di essere attenzionate in quanto danno conto dei due diversi criteri di imputazione soggettiva della bancarotta fraudolenta all’amministratore “testa di legno” – a secondo che si tratti di bancarotta patrimoniale o documentale – per come interpretati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e correttamente applicati, secondo la Sezione assegnataria del ricorso, dalla sentenza impugnata
Ed invero, costituisce ricorrente principio ermeneutico quello che equipara la condotta di “occultamento delle scritture contabili” e la condotta di “omessa tenuta” delle stesse, assistite dall’esistenza e dalla prova del dolo specifico, distinguendole nettamente dalla fraudolenta tenuta di tali scritture, che integra una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), L. Fall., connotata dall’elemento soggettivo del dolo generico.
