Esclusa anche l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis per fruire dei benefici fino al 15 ottobre 2024 (Decreto-legge n. 39/2024)
Sulla G.U. del 29 marzo, con vigenza 30 marzo, è stato pubblicato il decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39 che reca “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all’amministrazione finanziaria”.
Il provvedimento, licenziato dal C.d.M. nella seduta del 26 marzo, è preordinato alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, intervento resosi necessario pure alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, i quali hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 %, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.
L’articolo 1, per gli interventi successivi all’entrata in vigore del testo in disamina, elimina le residue fattispecie per le quali risulta vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.
Nella finalità di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine del 4 aprile, previsto per le agevolazioni sconto in fattura e cessione credito, l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, l’articolo 2 esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis il quale avrebbe consentito, tramite il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.
