Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2607 del 29/01/2024, affrontando un caso del 2013
La stampata dei movimenti contabili fatta dal correntista tramite l’home banking si presume conforme ai documenti bancari a meno di una specifica e circostanziata contestazione da parte dell’Istituto di credito. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2607 del 29/09/2024, che ha accolto, sotto questo profilo, il ricorso di alcuni fideiussori contro la decisione della Corte di appello di Bologna favorevole al Banco BPM e relativa ad un caso del 2013.
I giudici del merito avevano rigettato la domanda, ritenendo che gli attori non avessero depositato gli estratti conto (come dedotto dal Banco), motivando, erroneamente, che l’inutilizzabilità probatoria dei documenti da essi prodotti (la “stampata dei movimenti bancari asseritamente estratti dal sistema di home banking”) derivava dalla semplice negazione della valenza processuale sollevata dalla difesa della convenuta.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 29/01/2024
