L’art. 167 c.p.c. comma 1 impone al convenuto di prendere posizione sui fatti dedotti dall’attore ma non a pena di decadenza, come invece il comma 2 per le eccezioni in senso stretto

Un uomo propone una domanda giudiziale per far accertare l’intervenuta usucapione su alcuni terreni, il Comune, evocato in giudizio, si costituisce pochi giorni prima dell’udienza, contestando la pretesa attorea e affermando la demanialità dei fondi. In buona sostanza, l’ente comunale (convenuto) nega il diritto dedotto dall’attore e tale presa di posizione è una mera difesa.

Sino a quando può essere formulata?

Secondo la Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 28793, il convenuto può svolgere mere difese in ogni fase del giudizio. Infatti, il convenuto che si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere dall’attore non subisce la decadenza prevista dall’art. 167 c. 2 c.p.c. Il secondo comma della citata disposizione dispone che si debbano proporre, nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le eccezioni in senso stretto; mentre il primo comma impone che si propongano tutte le difese ma non prevede alcuna preclusione.

Preme ricordare che, sul punto, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite affermando quanto segue: «la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l’attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un’eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un’eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d’ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]» (Cass. SS. UU. 2951/2016 punti 64-65).

Fonte “Altalex.com” del 20/11/2023