Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione i due requisiti devono necessariamente coesistere (Cassazione civile, ordinanza n. 26702/2023)
Con ricorso straordinario per cassazione possono impugnarsi unicamente i provvedimenti giudiziari con caratteri di decisorietà e definitività: deve quindi trattarsi di provvedimenti che decidono, o comunque incidono, su diritti soggettivi con efficacia di giudicato – anche se emessi in forma di decreto o di ordinanza – e al contempo non altrimenti impugnabili, modificabili o revocabili.
Per questa ragione è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento, emesso in sede di reclamo, avverso il decreto con cui il Tribunale, ha autorizzato la vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minore, su richiesta di un genitore e senza il consenso dell’altro.
Si tratta infatti di un provvedimento che ha natura di volontaria giurisdizione, non essendo volto a dirimere un conflitto tra i diritti soggettivi dei genitori con autorità di giudicato ma piuttosto a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del minore.
Questo, in sintesi, il contenuto dell’ordinanza 18 settembre 2023, n. 26702, pronunciata dalla I sezione della Corte di Cassazione.
