Il mancato adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei terzi, confondendo il rapporto professionale con quello personale, viola l’art. 64 del Codice deontologico

L’inadempimento di obbligazioni assunte spontaneamente dall’avvocato, nell’esercizio della professione, in favore del proprio cliente – confondendo, il rapporto professionale con quello personale – costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 64 del CDF.

Così ha deciso il Consiglio Nazionale Forense il caso in esame con la sentenza n. 116 del 7 giugno 2023.

Fonte “Altalex.com” del 22/09/2023