L’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto alla cancellazione dall’albo se in possesso dei requisiti pensionistici e affetto da patologia invalidante

Il godimento di diritti fondamentali quale quello alla pensione di anzianità, che per gli avvocati è subordinato alla cancellazione dall’albo professionale, prevale, in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall’art. 38 della Costituzione, sulla disposizione dell’ordinamento forense che indirettamente lo limiterebbe ove si dovesse applicare il divieto di cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare.

È questo il principio espresso dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza 7 marzo 2023, n. 23.

Fonte “Altalex.com” del 17/07/2023