Dal 1° luglio ricorsi fino a 5 mila euro di valore decisi dal giudice monocratico, dal 1° settembre udienze del giudice unico esclusivamente a distanza
La Legge n. 130/2022 di riforma del processo tributario, all’art. 4 bis, aveva inizialmente affidato al giudice unico le controversie tributarie di valore fino a 3 mila Euro pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo grado decise. In seconda battuta, il Decreto-legge n. 13 del 2023 ha innalzato il valore delle liti da sottrarre al giudice collegiale, da 3 mila a 5 mila Euro. Restano affidate al collegio invece le cause di valore indeterminabile.
Per stabilire il valore della lite, a norma dell’art. 12 comma 2 del D.lgs. n. 546/1992 si deve avere riguardo all’importo del tributo al netto degli interessi e di eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni, il valore è dato dalla somma delle sanzioni stesse. Per le liti fiscali relative al rifiuto di restituzione di tributi, si terrà conto invece dell’importo del tributo di cui si chiede il rimborso al netto degli accessori.
L’art. 4 bis comma 2 della Riforma prevede inoltre che per la determinazione del valore si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
