L’inesistenza è predicabile quando non è ravvisabile alcun effetto utile dell’adempimento

La Cassazione civile – con la sentenza n. 15345/2023 – ribadisce che la notificazione eseguita presso la casella e-mail ordinaria della parte è da ritenere nulla e non inesistente se si riceve il messaggio di avvenuta accettazione da parte del gestore telematico.

Quindi la Corte di legittimità ha respinto il ricorso e confermato la decisione dei giudici di appello che hanno bocciato l’eccezione di improcedibilità e disposto la rinnovazione della notificazione.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 05/06/2023