Il diritto di difesa impone che la notifica sia effettuata al procuratore costituito oppure alla parte ma presso il difensore (Cassazione civile, ordinanza n. 13426/2023)
La notifica della sentenza di primo grado effettuata alla parte personalmente, senza quindi che sia espressamente menzionato il procuratore come destinatario o anche solo come soggetto presso il quale è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine “breve” per impugnare.
Ciò vale anche se la notifica è eseguita in un luogo che è al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, perché non può surrogarsi l’omessa indicazione della notifica al difensore con la circostanza, di per sè neutra, che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata.
Questo, in sintesi, quanto ribadito dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 9 marzo 2023, n. 13426, che si pone nella scia di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
