La permanenza dell’illecito si protrae sino all’adempimento del mandato o sino alla cessazione del rapporto difensivo (CNF, sentenza n. 199/2022)

Quando la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa.

La data di cessazione della permanenza dell’illecito di inadempimento al mandato difensivo si protrae sino all’adempimento del mandato o sino al momento della cessazione definitiva del rapporto difensivo.

Sono questi i principi giurisprudenziali cui si è attenuto il CNF nella sentenza 28 ottobre 2022, n. 199.

Fonte “Altalex.com” del 24/03/2023