Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 11229 del 16/03/2023

Continuano i chiarimenti della Cassazione sulla applicazione della riforma Cartabia per l’efficienza del processo penale. Con la sentenza n. 11229, la V Sezione penale, richiamando quanto già statuito dalle Sezioni unite rispetto alla riforma del 2018, afferma, con un principio di diritto, che: “In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del Dlgs 10 ottobre 2022, n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della novella normativa, sia idonea ad operare come un’ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul c.d. “giudicato sostanziale“.

Bocciata dunque la tesi della difesa secondo cui andava pronunciata sentenza di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità, in conseguenza della nuova perseguibilità a querela del reato di furto, ancorché aggravato, non essendo sopravvissuto, in sede di conversione del Dl n. 162 del 2022, il potere del giudice procedente di dare avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 16/03/2023