Il legale non ha diritto all’onorario quando la sua negligenza, secondo un criterio probabilistico, abbia impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile

La responsabilità risarcitoria dell’avvocato comporta la perdita del diritto al compenso, allorché la sua negligenza abbia, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile.

È quanto ha stabilito la Cassazione civile, sezione seconda, nell’ordinanza n. 3830 dell’8.02.2023.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha sottolineato che l’avvocato, nella prestazione dell’attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un’obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell’art. 1176, comma 2, c.c., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell’attività stessa esercitata.

Fonte “Altalex.com” del 21/02/2023