La condotta rilevante non si esaurisce nell’incasso delle somme destinate a clienti e terzi, ma si accompagna alla mancata messa a disposizione di quanto riscosso

Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, il peculato è un illecito deontologico permanente e non istantaneo, giacché la condotta disciplinarmente rilevante posta in essere da un avvocato nelle ipotesi appropriative non si esaurisce nell’incasso delle somme destinate a clienti e a terzi, ma si accompagna alla mancata messa a disposizione delle somme riscosse.

È quanto emerge dalla sentenza 11 ottobre 2022, n. 168 del Consiglio Nazionale Forense.

Il caso vedeva un avvocato essere tratto a giudizio disciplinare per violazione degli artt. 9, 10, 12 del Codice deontologico forense, per avere esercitato attività professionale senza l’osservanza dei doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza, nonché fedeltà e diligenza durante l’esercizio dell’incarico, nonché dell’art. 30 e 26, comma 3, stesso codice, per avere mal gestito e trattenuto a proprio vantaggio, mediante versamento su conto corrente personale, la somma costituente una eredità giacente, con mancata restituzione delle somme trattenute in violazione dell’obbligo assunto con una nuova curatrice.

Fonte “Altalex.com” del 27/01/2023