Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 157 del 30 settembre 2022

La pendenza di un procedimento penale non è di ostacolo all’iscrizione dell’albo dei praticanti. Tanto più se i fatti sono risalenti nel tempo e il procedimento stenta ad arrivare ad una conclusione.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pardi), sentenza n. 157 del 30 settembre scorso, ricordando che a rigore neppure una condanna penale comporta l’automatica inibizione dell’iscrizione all’Albo.

Il Collegio ha così accolto il ricorso dell’aspirante legale contro la decisione con la quale il Coa di Roma, nel febbraio 2021 ne aveva rigettato l’istanza di iscrizione.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 12/12/2022