Nel caso di illecito disciplinare costituente anche reato la prescrizione decorre dal giudicato penale solo se non sia già maturata al momento dell’esercizio dell’azione penale

Un avvocato viene condannato in sede penale per bancarotta fraudolenta e subisce un procedimento disciplinare all’esito del quale gli viene comminata la sospensione dall’esercizio della professione per 4 mesi. Il legale contesta la decisione eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.

Il Consiglio Nazionale Forense, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, con la sentenza 1° giugno 2022, n. 82, chiarisce diversi aspetti in materia di decorrenza del termine prescrizionale.

Innanzitutto, il CNF ribadisce che la disciplina sopravvenuta (ius superveniens) non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare. La legge professionale forense ha disposto che “le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”. Tuttavia, tale disposizione riguarda unicamente la successione nel tempo delle norme del codice deontologico; la prescrizione ha fonte legale e non deontologica, pertanto, si applica il principio generale di irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative.

Viene altresì chiarito che, quando l’illecito disciplinare costituisce reato, la prescrizione decorre dal giudicato penale solo nel caso in cui il termine prescrizionale non sia già maturato al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero della formulazione dell’imputazione. A tal fine, viene ricordato che l’avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.) non costituisce atto interruttivo della prescrizione.

Fonte “Altalex.com” del 28/10/2022