L’art. 65 del Codice deontologico consente al difensore di intimare particolari adempimenti alla controparte, senza però trasmodare in iniziative sproporzionate o vessatorie

Sebbene il difensore possa intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, detta condotta non può mai assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie, dirette ad intimidire la controparte. E’ quanto emerge dalla sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 13 giugno 2022, n. 97.

Il caso vedeva un avvocato essere tratto a giudizio disciplinare per avere tratto in errore la controparte, avanzando una domanda di risarcimento per assenti danni biologici connesso all’uso di un non meglio specificato prodotto, cercando così di ottenere una proposta stragiudiziale per evitare il giudizio, in violazione degli artt. 9 e 65 comma 1, del Codice Deontologico Forense.

Secondo il CDD, il professionista, notificando una citazione a giudizio, aveva minacciato la controparte con una azione vessatoria e palesemente priva di qualunque presupposto, proposta ad una Sezione incompetente a decidere sulla causa, senza il rispetto del termine a comparire, non indicando la data ed il luogo dell’acquisto dell’alimento asseritamente pernicioso, né farmaci assunti dall’attore ed il nominativo del medico che avrebbe formulato la diagnosi, così integrandosi la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza in conseguenza di una minaccia di iniziativa spropositata, infondata e temeraria.

Fonte “Altalex.com” del 04/10/2022