La previsione di cui all’art. 182 comma 2 c.p.c. opera limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura speciale
Un avvocato viene sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione per un anno per non aver pagato le spese di lite a cui è stato condannato in un procedimento intrapreso a titolo personale (in violazione dell’art. 64 CDF). Il legale impugna la decisione del Consiglio territoriale ma non conferisce all’avvocato che lo rappresenta una specifica procura speciale per il giudizio dinnanzi al CNF.
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 63 del 13 maggio 2022, chiarisce che la sanatoria prevista dal codice di rito (art. 182 c. 2 c.p.c.) è applicabile al procedimento dinanzi al CNF nel caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura speciale. Nella fattispecie in esame, il Collegio ha assegnato un termine al ricorrente per regolarizzare la produzione in giudizio della procura, ma questi non vi ha provveduto. In ragione di ciò, il giudizio viene dichiarato estinto con la stabilizzazione degli effetti decisione gravata, che prevede la sospensione dell’avvocato per un anno per aver violato il precetto deontologico “che tutela l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali, rilevando la maggior gravità dell’illecito qualora il professionista, come nel caso di specie, non adempiendo ad obbligazioni titolate giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento”.
