Il carattere sanzionatorio dell’onere economico non ne consente l’applicazione al di fuori dei casi di pronuncia sfavorevole o rigetto

La rinuncia al ricorso per Cassazione pone nel nulla l’ipotesi di applicazione del contributo unificato a carico del ricorrente. In quanto non vi è soccombenza.

Affermano i giudici di legittimità, con la sentenza n. 25387/2022, che – data la natura insita di sanzione di tale onere economico aggiuntivo posto a carico del ricorrente “non vincitore” in Cassazione – ad esso non è applicabile un’interpretazione estensiva o analogica fino al punto dal ricomprenderne nella disciplina il caso della rinuncia al ricorso.

Il carattere di “specialità” di tale onere non può che determinarne l’applicazione ai soli casi della vera soccombenza o del rigetto del ricorso valutato inammissibile.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 01/09/2022