I crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società veicolo
Una banca cede dei crediti a sofferenza ad una società, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione di crediti. La cartolarizzazione è un istituto giuridico consistente nella cessione in blocco di crediti, anche futuri, da parte di un’impresa-cedente (originator) a favore di una società cessionaria creata ad hoc (società veicolo o Spv).
Nel corso del giudizio per la riscossione di uno di questi crediti, il debitore ceduto, che aveva concluso un contratto di leasing con la banca, solleva una domanda riconvenzionale – fondata su tale rapporto – e il giudice la accoglie, condannando il cessionario al pagamento dell’importo richiesto.
Il debitore ceduto può formulare una domanda giudiziale verso il cessionario, se è fondata su crediti vantati verso il cedente e nascenti dal rapporto contrattuale con quest’ultimo?
La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 2 maggio 2022 n. 13735 risponde negativamente. Infatti, “non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso”, il cui importo, ignoto alla “società veicolo” al momento della cessione, debba essere accertato giudizialmente.
Per quale ragione?
Semplicemente perché i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione (ex lege 130/1999) costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, che è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione. Pertanto, permettere al debitore ceduto di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto contrattuale con esso) o di proporre domande riconvenzionali, significherebbe “intaccare” proprio quel “patrimonio separato a destinazione vincolata”.
