Il silenzio del cliente rispetto ad una proposta dell’avvocato sui compensi liquidabili non ha valore negoziale (Cassazione, ordinanza n. 15563/2022)

In tema di formazione del contratto, l’accettazione non può desumersi dal mero silenzio serbato su una proposta, anche se fa seguito a trattative intercorse tra le parti. Il silenzio assume infatti valore negoziale solo se, in determinate circostanze, il comune modo di agire o la buona fede nei rapporti tra le parti impongono l’onere o il dovere di parlare.

Con l’Ordinanza 16 maggio 2002, n. 15563, i giudici della Suprema Corte di Cassazione ribadiscono il principio suesposto, concludendo che il silenzio del cliente su una proposta di compensi inviatagli dal legale, non può assumere valore negoziale e quindi non può valere come accettazione, occorrendo che l’eventuale accordo sia concluso per iscritto.

Così prescrivono l’art. 2233 terzo comma c.c. e l’art. 13 della Legge professionale forense, norme entrambe vigenti, posto che l’una non ha comportato l’abrogazione dell’altra.

Fonte “Altalex.com” del 07/06/2022