Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 17122 depositata il 26 maggio, affermando che non si deve fare riferimento alla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice

In tema di onorari di avvocati, gli interessi decorrono dalla messa in mora e cioè dalla data della domanda. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 17122, accogliendo sotto questo profilo il ricorso di un legale e confermando l’indirizzo più recente.

L’avvocato ricorrente aveva denunciato la violazione dell’articolo 1282 c.c. e dell’articolo 1284 c.c., quanto al riconoscimento degli interessi legali sulle somme delle quali era stato riconosciuto creditore. Il professionista deduce che sebbene in dispositivo la condanna al pagamento del saldo residuo preveda la decorrenza degli interessi legali a far data dalla domanda fino al pagamento, “il capitale sul quale calcolare gli interessi sia quello frutto della riduzione anche in conseguenza dei versamenti effettuati in corso di causa”. Invece, sostiene “gli interessi andavano riconosciuti sul capitale originariamente richiesto, sebbene ridotto a seguito delle decurtazioni compiute dal Tribunale”.

Per la VI Sezione civile, che si è espressa in difformità alla proposta del Consigliere Relatore, il motivo è fondato.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 26/05/2022