Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15244 del 12/05/2022, dichiarando inammissibile il ricorso di un legale

La regola per cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice deve motivare la sua decisione unicamente quando si discosti dai valori mimini e massimi, vale anche nella determinazione dell’insinuazione al passivo del credito professionale.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l‘ordinanza n. 15244 del 12/05/2022, dichiarando inammissibile il ricorso di un legale ed affermando che: “Il principio, per quanto dettato esplicitamente in tema di liquidazione delle spese giudiziali, è chiaramente estendibile ai casi in cui si discuta dell’insinuazione al passivo del credito professionale dell’avvocato, che il tribunale qualifichi come soggetta al d.m. n. 140 del 2012″.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 12/05/2022