In un periodo storico in cui si assiste al continuo lancio di nuove criptovalute è complicato riuscire a distinguere un progetto innovativo e concreto su cui investire da uno fraudolento
Per marketing piramidale si fa comunemente riferimento ad una pratica scorretta finalizzata non alla commercializzazione di un prodotto o servizio, ma al reclutamento continuo di nuovi investitori al fine di raccogliere sempre più capitali che non produrranno interessi. E’ definito “piramidale” in quanto ciascun affiliato andrà ad occupare, una volta entrato nella struttura, una precisa posizione: i vertici della piramide, ad esempio, nonché promotori dello schema, beneficeranno delle quote di ingresso di ogni investitore e vivranno di rendita; man mano che si scende dal vertice della piramide, ad ogni affiliato verrà corrisposta una percentuale di guadagno sulla base del numero di nuovi investitori che riuscirà ad introdurre nel sistema; alla base della piramide troviamo gli investitori che entrano a far parte della struttura troppo tardi, in un momento in cui è molto difficile riuscire a reclutare nuovi investitori e che, di conseguenza, non riusciranno a beneficiare dei guadagni promessi.
La struttura così descritta potrebbe sembrare lecita: in realtà, trattandosi di un sistema non autosufficiente che si regge sul mero apporto di capitali da parte di nuovi investitori, non sembra poi tanto diverso da uno schema Ponzi, una variante di modello piramidale nel quale, durante la sua prima fase di ideazione, parte del capitale accumulato viene redistribuito agli investitori per simulare la creazione di un profitto.
In Italia tale pratica è disciplinata e vietata dalla L. n. 173 del 2005. In particolare, l’art. 7 della richiamata norma punisce con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da 100.000,00 a 600.000,00 euro chiunque “promuova o realizzi attività e strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati”. È proprio la prospettiva di un guadagno basato sulla capacità di promuovere o vendere beni o servizi, come si vedrà meglio nel paragrafo successivo, a rappresentare quella sottile ma sostanziale differenza tra vendita piramidale e multi-level marketing, pratica, quest’ultima, consentita dalla stessa L. n. 173/2005.
Inoltre, l’incipit dell’articolo 7 della richiamata legge, caratterizzato dalla presenza della clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, non preclude la possibilità che nelle condotte in esame siano ravvisate ipotesi di truffa (aggravata qualora il danno cagionato sia di rilevante entità oppure abbia carattere di transnazionalità), associazione per delinquere o addirittura esercizio abusivo di raccolta del risparmio, fattispecie criminose penalmente perseguibili.
