Corte di Cassazione – sez. II civ. – sentenza n. 40035 del 14-12-2021

La mediazione è l’attività, svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, ai sensi dell’art.1 del D.lgs 28/2010.

La legge 206 del 2021 ha recentemente disposto un potenziamento delle risoluzioni alternative al processo per cui chi intenda esercitare un’azione deve obbligatoriamente attivare un tentativo obbligatorio di mediazione oltre che in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, anche nelle controversie che riguardino contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società persone, subfornitura.

La procedura di mediazione, dalla durata massima di tre mesi, può rivestire non solo il carattere della obbligatoria condizione di procedibilità della domanda, ma può essere instaurata facoltativamente per tutte le questioni che riguardino diritti patrimoniali e disponibili, inoltre può essere una “mediazione delegata”, ossia disposta dal Giudice nel corso di un giudizio dinanzi a lui pendente.

«Allo stesso modo provvede quando la mediazione non é stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione».

L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. In questa sede, il Giudice, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione”.

«Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione»

La controversia giunta alla Suprema Corte nella sentenza esaminata in queste note, verteva, appunto, su questa norma. L’interpretazione della giurisprudenza, in particolare di quella di legittimità, ha anche in questo caso fornito i necessari indirizzi:

“In caso di mediazione delegata, ciò che rileva, ai fini della condizione di procedibilità, è l’effettivo esperimento della procedura di mediazione, anche se conclusa senza accordo, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, non l’avvio della stessa nel termine di quindici giorni.”

Fonte “Diritto.it” del 19/04/2022